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Nuovi obblighi pubblicitari per le società

La legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009, all’articolo 42, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009) a cui si suggerisce di adeguarsi quanto prima.

Sanzioni

Tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti, infatti, incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.065 euro, secondo la previsione dell’articolo 2630 del codice civile, da porsi a carico di ciascun componente l’organo amministrativo.

Il da farsi

Dovranno essere rese pubbliche alcune informazioni negli atti (ad es. contratti, fatture, ordinativi), nella corrispondenza (ad es. carta intestata, e-mail).
Le società di capitali sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè di pubblicare le informazioni anche nei siti web delle società medesime.

Per le società di persona vanno inseriti:
  • sede
  • numero iscrizione al Registro delle imprese presso cui l’impresa è iscritta
Per le società di capitali:
  • sede
  • numero di iscrizione al Registro delle imprese presso cui l’impresa è iscritta
  • capitale sottoscritto e capitale versato in base all’ultimo bilancio
  • lo stato di liquidazione, se in corso
  • l’eventuale dicitura “a socio unico”.

Le azioni facoltative

La legge in commento ha inoltre disposto per le società di capitali la facoltà di pubblicazione degli atti, per cui e’ obbligatoria l’iscrizione o il deposito, in apposita sezione del Registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee.
Tale pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un esperto (art. 42 della legge, articolo 2250 del codice civile, 5 comma).
In caso di discordanza fra l’atto in lingua italiana e quello pubblicato in lingua diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per la società la facoltà di dimostrare da parte dei terzi medesimi la conoscenza del contenuto dell’atto in lingua italiana.

L’art. 42 della legge 88/2009

 

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